Atto di Citazione per Risoluzione Contrattuale e Danni
Nelle forniture industriali, negli appalti di macchinari su commessa e negli accordi commerciali continuativi tra imprese italiane e turche, il grave inadempimento di una delle parti altera il sinallagma negoziale e impone il ricorso alla tutela giurisdizionale dichiarativa o costitutiva. Fondato sugli articoli 1453 e 1223 del Codice Civile, l'atto di citazione per risoluzione contrattuale e danni (in lingua turca: sözleşmenin feshi ve müspet zarar tazminatı dava dilekçesi) rappresenta l'atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione mediante il quale il contraente fedele domanda lo scioglimento del vincolo contrattuale, la restituzione delle prestazioni eseguite e l'integrale ristoro dei pregiudizi patrimoniali sofferti.
Scelta tra Adempimento e Risoluzione e Preclusioni Processuali
L'articolo 1453 del Codice Civile dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora uno dei contraenti non adempia le proprie obbligazioni, l'altra parte può a sua scelta domandare giudizialmente la condanna all'adempimento oppure la risoluzione del contratto, fermo restando in entrambi i casi il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell'articolo 1455 c.c., la pronuncia costitutiva di risoluzione presuppone che l'inadempimento non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte creditrice.
Il legislatore regola rigorosamente il mutamento della domanda in corso di causa (mutatio libelli): la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio sia stato inizialmente promosso per ottenere l'esatto adempimento, ma una volta chiesta la risoluzione non è più consentito chiedere l'adempimento. Inoltre, dalla data di notificazione della domanda giudiziale di risoluzione, il debitore inadempiente non può più adempiere tardivamente la propria obbligazione. I presupposti sostanziali del rimedio sono esaminati nella voce su risoluzione del contratto per inadempimento.
Quantificazione del Pregiudizio: Perdita Subita e Mancato Guadagno
A norma dell'articolo 1223 del Codice Civile, la liquidazione del danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo deve comprendere tanto la perdita subita dal creditore quanto il mancato guadagno, purché costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito contrattuale. Nell'atto di citazione l'attore deve allegare e provare analiticamente entrambe le componenti dell'interesse positivo leso.
La perdita subita (danno emergente) include gli esborsi sostenuti invano per l'esecuzione del contratto, i costi di stoccaggio, le penali corrisposte a clienti finali e il maggior prezzo pagato per l'acquisto in danno di beni sostitutivi sul mercato. Il mancato guadagno (lucro cessante) corrisponde invece al margine di utile netto che l'impresa avrebbe conseguito dall'impiego produttivo o dalla rivendita della fornitura. La distinzione contabile e giuridica tra le due voci è approfondita nella scheda su danno emergente e lucro cessante nel diritto italiano.
Effetto Retroattivo tra le Parti e Azioni Restitutorie
L'articolo 1458 del Codice Civile stabilisce che la risoluzione del contratto per inadempimento produce effetto retroattivo tra le parti. Il venir meno ex tunc della causa giustificativa degli spostamenti patrimoniali obbliga i contraenti alla restituzione degli acconti versati e delle merci già consegnate. Fanno eccezione i contratti ad esecuzione continuata o periodica, quali la somministrazione industriale, rispetto ai quali l'effetto risolutorio non si estende alle prestazioni già regolarmente eseguite.
La risoluzione, anche se espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. Prima di radicare la lite, la parte creditrice formalizza solitamente la contestazione mediante un atto di diffida ad adempiere e messa in mora, che viene poi prodotto nel fascicolo processuale quale prova documentale della costituzione in mora.
Legalizzazione con Apostille e Traduzione Asseverata degli Atti di Lite
Nelle controversie contrattuali italo-turche, la notificazione dell'atto di citazione all'estero e il deposito di contratti commerciali, fatture e perizie contabili di parte richiedono il perfezionamento dell'apostille. Gli atti di citazione, i verbali di causa e le sentenze emessi dai tribunali civili italiani vengono apostillati dalla Procura della Repubblica competente, mentre i certificati camerali e gli atti amministrativi italiani ricevono l'apostille dalla Prefettura.
Per la documentazione formata in Turchia, ogni atto notarile turco (procure alle liti, diffide notarili, copie autentiche di contratti e perizie giurate) e qualsiasi atto amministrativo ricevono l'apostille da una qualsiasi prefettura o sottoprefettura turca (valilik o kaymakamlık, art. 199 legge notarile turca). L'originale dei provvedimenti istruttori o delle sentenze emesse dai tribunali commerciali turchi viene invece apostillato dalla commissione di giustizia del tribunale (adalet komisyonu). In Turchia l'asseverazione della traduzione avviene presso il notaio. Non diamo garanzia di accettazione; la valutazione sulla ritualità della citazione e sull'ammissibilità delle prove documentali del danno spetta esclusivamente al collegio giudicante del tribunale civile adito e ai consulenti tecnici d'ufficio incaricati della stima. Il nostro studio realizza traduzioni giurate di atti di citazione, contratti commerciali e relazioni peritali.
Domande frequenti
Il creditore che ha agito per l'adempimento può modificare la domanda chiedendo la risoluzione del contratto?
Sì, l'art. 1453 secondo comma c.c. consente di chiedere la risoluzione anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, mentre non è ammesso il passaggio inverso dalla risoluzione all'adempimento.
Quali effetti produce la sentenza di risoluzione sulle prestazioni già eseguite nei contratti di durata?
Ai sensi dell'art. 1458 c.c. la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, ma nei contratti ad esecuzione continuata o periodica tale effetto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Scheda del documento
- Codice Civile Italiano art. 1453 Risolubilità del Contratto per Inadempimento
- Codice Civile Italiano art. 1223 Risarcimento del Danno
- Codice Civile Italiano art. 1458 Effetti della Risoluzione
- Legge Notarile Turca n. 1512 art. 199