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Accollo del debito e liberazione del debitore

Nelle operazioni societarie straordinarie, nei passaggi generazionali di impresa e nelle ristrutturazioni patrimoniali tra gruppi italiani ed esteri, il trasferimento dei debiti commerciali costituisce una prassi negoziale frequente. Nel diritto civile italiano la convenzione con cui un soggetto terzo si assume un'obbligazione altrui prende il nome di accollo del debito. Questo istituto, indicato nell'ordinamento giuridico turco come borcun üstlenilmesi, è disciplinato dall'art. 1273 del Codice Civile e rappresenta uno strumento cardine per la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo.

Nozione e Natura Giuridica dell'Accollo del Debito

L'accollo si perfeziona mediante un accordo bilaterale tra il debitore originario (accollato) e un soggetto terzo (accollante), in forza del quale quest'ultimo assume su di sé il debito nei confronti del creditore (accollatario). Tale fattispecie si configura come contratto a favore di terzo. Il creditore non è parte necessaria della stipulazione, ma può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. La disciplina si differenzia sia dai contratti che estinguono il titolo originario esaminati nella novazione dell'obbligazione e quietanza liberatoria, sia dai meccanismi di tutela giudiziale per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Distinzione tra Accollo Cumulativo ed Accollo Liberatorio

La normativa codicistica delinea due diverse modalità di efficacia dell'assunzione del debito. La regola generale è costituita dall'accollo cumulativo: l'adesione del creditore comporta la nascita di un vincolo di solidarietà, per cui il terzo assuntore diviene condebitore solidale insieme al debitore originario. Al contrario, l'accollo liberatorio o privativo presuppone che la liberazione del debitore originario sia prevista come condizione espressa dell'accordo cui il creditore aderisce, oppure che il creditore dichiari formalmente di liberarlo. In questa seconda ipotesi il vincolo obbligatorio originario si concentra unicamente in capo al nuovo soggetto assuntore.

Opponibilità delle Eccezioni al Creditore Accollatario

L'art. 1273 comma 4 c.c. stabilisce il perimetro delle eccezioni che il terzo può sollevare nei confronti del creditore accollatario. L'assuntore è legittimato a opporre le eccezioni fondate sul contratto di accollo, inclusi i profili di nullità o mancata verificazione delle condizioni sospensive stabilite nell'accordo con il debitore. Inoltre il terzo può far valere le eccezioni relative al rapporto originario che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore, ad esempio prescrizione o avvenuto adempimento. Restano tuttavia escluse le eccezioni strettamente personali al debitore ceduto e quelle basate su compensazioni sorte successivamente all'assunzione del debito.

Operazioni Societarie Internazionali e Traduzione Asseverata

Nelle fusioni, acquisizioni e compravendite di quote aziendali regolate da accordi complessi, l'accollo di finanziamenti bancari o debiti di fornitura è documento fondamentale. La presentazione di delibere per la relazione fusione scissione e trasformazione societaria o di accordi di joint venture e contratti di consorzio richiede la chiara identificazione della natura cumulativa o liberatoria del patto. Nessuna garanzia di accettazione; la decisione in merito alla natura dell'accollo e alla liberazione del debitore spetta all'ente che riceve il documento o all'autorità giudiziaria competente. La traduzione giurata e asseverata dei contratti di accollo garantisce la certezza dei rapporti verso banche e creditori esteri.

Domande Frequenti

Qual è la differenza principale tra accollo interno e accollo esterno?

Nell'accollo interno l'accordo produce effetti solo tra debitore e terzo senza che il creditore vi aderisca, quindi il creditore non acquista diritti diretti; nell'accollo esterno il creditore aderisce e acquista azione diretta contro il terzo.

Se l'accollo liberatorio viene dichiarato nullo, rinasce l'obbligazione del debitore originario?

Sì, ai sensi dell'art. 1276 c.c., qualora l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore sia dichiarata nulla o sia annullata, l'obbligazione del debitore originario rivive senza le garanzie prestate da terzi.

Scheda del documento

Termine corrispondente: Accollo del Debito (Borcun Üstlenilmesi)

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