Iscrizione alla Banca Dati VIES per Operazioni Intra-UE
Requisito formale: Asseverazione / Traduzione Giurata in Tribunale
Nel quadro degli scambi del mercato unico europeo, le imprese e i professionisti titolari di partita IVA in Italia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso partner stabiliti nell'Unione Europea devono richiedere l'Iscrizione alla Banca Dati VIES (VAT Information Exchange System). Il registro comunitario garantisce la corretta applicazione del regime di non imponibilità e previene le frodi carosello, consentendo la verifica in tempo reale del numero identificativo attribuito a ciascun soggetto passivo.
Quadro Normativo e Funzione del Sistema VIES
La disciplina del commercio intra-UE poggia sulla Direttiva 2006/112/CE e sull'articolo 35 del D.P.R. 633/1972. L'apertura della partita IVA non attribuisce di per sé il diritto alla fatturazione in esenzione d'imposta nelle transazioni transfrontaliere. L'inclusione nell'archivio VIES costituisce una condizione indispensabile affinché le cessioni beneficino del regime di non imponibilità nel Paese d'origine con tassazione a carico del cessionario.
I principi sull'identificazione fiscale sono illustrati nella voce sulla Partita IVA nel Sistema Fiscale e Commerciale. Prima di emettere fattura o spedire merci a un cliente comunitario, il cedente italiano deve verificare sul portale europeo che la controparte risulti attiva nel sistema VIES alla data dell'operazione.
Modalità di Iscrizione e Canali Telematici
La volontà di effettuare operazioni intracomunitarie si manifesta all'inizio dell'attività nel modello dichiarativo (Modello AA7 per società o AA9 per ditte individuali). I contribuenti già titolari di partita IVA attiva inoltrano l'opzione per via telematica tramite i canali Entratel o Fisconline dell'amministrazione finanziaria.
La procedura rispetta le regole per gli adempimenti per società estere all'Agenzia Entrate. L'iscrizione acquista efficacia immediata al momento della ricezione della comunicazione telematica, abilitando tempestivamente l'impresa agli scambi con l'estero.
Verifiche di Validità e Cause di Esclusione
L'Agenzia delle Entrate vigila sui soggetti registrati mediante analisi del rischio. Qualora il contribuente non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri solari consecutivi, l'amministrazione avvia la cancellazione d'ufficio dalla banca dati VIES.
Il provvedimento di esclusione priva la partita IVA della validità comunitaria, rendendo imponibili con aliquota nazionale le successive cessioni fino a eventuale nuova istanza di iscrizione.
Gestione Documentale per Operatori Esteri e Atti dalla Turchia
Le imprese stabilite in Turchia che operano in Italia tramite una filiale o un rappresentante fiscale, secondo i principi della guida alla rappresentanza fiscale IVA in Italia, devono iscriversi al VIES per effettuare scambi intra-UE. Gli atti notarili e societari provenienti dalla Turchia devono ricevere l'apostille presso qualsiasi prefettura o sottoprefettura turca (valilik o kaymakamlık) ed essere muniti di traduzione giurata in italiano. Non diamo garanzia di accettazione; la decisione spetta all'ente che riceve il documento e all'amministrazione finanziaria procedente.
Domande Frequenti
Quanto tempo occorre per ottenere la registrazione attiva al VIES in Italia?
L'inclusione nel sistema produce effetti immediati all'atto della trasmissione telematica della dichiarazione, salvo controlli dell'amministrazione.
Cosa accade emettendo fattura a un operatore UE privo di registrazione VIES?
L'operazione non può essere trattata come cessione intracomunitaria non imponibile e deve essere assoggettata all'IVA italiana ordinaria.
Scheda del documento
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio art. 214-216 Obblighi Identificazione VIES
- D.P.R. 633/1972 Istituzione e Disciplina IVA art. 35 Operazioni Intracomunitarie
- Regolamento UE 904/2010 del Consiglio Cooperazione Amministrativa e Scambio Dati VIES