Certificazione di Notifica Giudiziaria Convenzione Aja 1965
Requisito formale: Asseverazione / Traduzione Giurata in Tribunale
Nelle controversie commerciali transfrontaliere, nelle procedure di recupero crediti e nei giudizi societari tra Italia e Turchia, la trasmissione formale di atti di citazione, ricorsi e provvedimenti del giudice al destinatario residente nell'altro Stato segue la disciplina della Certificazione di Notifica Giudiziaria Convenzione Aja 1965. La Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale istituisce un sistema di cooperazione diretta basato su moduli uniformi e sul coordinamento delle Autorità Centrali nazionali.
Trasmissione tramite Autorità Centrale ed Esenzione da Legalizzazione
In base agli articoli 2 e 3 della Convenzione, ciascuno Stato contraente designa un'Autorità Centrale (Autorità Centrale) incaricata di ricevere le domande di notificazione provenienti dagli altri Stati parte e di darvi corso. Per l'Italia tale funzione fa capo all'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma, mentre per la Repubblica di Turchia opera la Direzione Generale per il Diritto Internazionale e le Relazioni Estere del Ministero della Giustizia (Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü). L'ufficiale giudiziario o l'autorità richiedente trasmette la domanda conforme al modello convenzionale in duplice copia senza che occorra alcuna apostille o legalizzazione consolare sugli atti allegati.
Il quadro generale delle comunicazioni processuali oltre confine è approfondito nella guida sulle notifiche giudiziarie e assunzione prove tra Italia e Turchia, mentre gli adempimenti istruttori collegati rientrano nella rogatoria internazionale e assistenza giudiziaria. Per la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio civile si rinvia alla pagina dedicata all'atto di citazione a comparire in udienza civile.
Il Certificato di Notifica ex Articolo 6 e la Prova del Perfezionamento
Una volta espletate le formalità di consegna, l'Autorità Centrale dello Stato destinatario o l'organo giudiziario delegato redige l'apposita attestazione (attestazione di avvenuta notifica) secondo lo schema allegato alla Convenzione. Ai sensi dell'articolo 6, tale certificazione documenta con precisione il metodo seguito, il luogo, la data dell'operazione e le generalità del soggetto che ha ricevuto il plico. Qualora la notifica non abbia avuto buon fine, il modulo riporta dettagliatamente i motivi giuridici o di fatto che hanno impedito la consegna, quali il trasferimento della sede legale o l'irreperibilità del destinatario.
Se l'attestazione viene compilata da un organo periferico diverso dall'Autorità Centrale o da un'autorità giudiziaria, il richiedente ha facoltà di domandare che il documento sia controfirmato da una di queste istituzioni. Il certificato così completato viene restituito direttamente al soggetto istante senza ulteriori formalità di apostille e costituisce prova documentale nel fascicolo processuale ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio prevista dall'articolo 15 della Convenzione.
Regime Linguistico dei Moduli Standard e Traduzione Giurata
Secondo l'articolo 5 comma 3 della Convenzione dell'Aia del 1965, quando il richiedente domanda che la notifica avvenga secondo le forme stabilite dalla legislazione interna dello Stato richiesto, l'Autorità Centrale può esigere che l'atto giudiziario sia redatto o tradotto nella lingua ufficiale del Paese di destinazione. Di conseguenza, per perfezionare una notificazione coattiva nei confronti di una società o di una persona fisica in Italia o in Turchia senza dipendere dall'accettazione volontaria del destinatario, l'atto di citazione, il decreto di fissazione d'udienza e le relazioni peritali devono essere corredati da traduzione giurata nella lingua del foro ricevente.
Le diciture fisse dei tre moduli convenzionali (domanda, certificato e riepilogo dell'atto) sono stampate in lingua inglese o francese oltre che nella lingua dello Stato mittente, mentre i campi compilabili devono essere redatti nella lingua dello Stato destinatario oppure in francese o inglese. Non diamo garanzia di accettazione: la verifica della regolarità formale della domanda di notifica e degli atti allegati rientra nella competenza esclusiva dell'Autorità Centrale e del tribunale procedente.
Domande frequenti
Gli atti giudiziari inviati tramite la Convenzione dell'Aia del 1965 devono recare l'apostille?
No, l'articolo 3 della Convenzione esclude espressamente qualsiasi formalità di apostille o legalizzazione consolare per la domanda di notifica e per i documenti giudiziari trasmessi attraverso il canale delle Autorità Centrali.
Cosa accade se l'atto giudiziario viene trasmesso all'estero privo di traduzione nella lingua del destinatario?
In assenza di traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario, la consegna può perfezionarsi soltanto mediante rimessione semplice qualora il destinatario accetti volontariamente di ricevere l'atto; in caso di rifiuto, la notificazione non produce effetti coattivi.
Scheda del documento
- Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale artt. 3 e 6
- Codice di Procedura Civile Italiano art. 142 Notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica
- Legge turca sulle notificazioni n. 7201 Disposizioni sulle notifiche internazionali