Atto di Citazione a Comparire in Udienza Civile
Nel sistema processuale civile italiano, il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale si promuove tramite l'atto di citazione a comparire a udienza fissa (in turco: dava dilekçesi ve duruşma daveti), disciplinato dall'articolo 163 del Codice di Procedura Civile. Si tratta dell'atto fondamentale con cui la parte attrice non solo formula le proprie domande giudiziali nei confronti della controparte, ma fissa direttamente la data della prima udienza invitando il convenuto a costituirsi nelle forme di legge.
Natura Giuridica e Struttura dell'Atto di Citazione
L'atto di citazione svolge una duplice funzione sistematica: la chiamata in giudizio del convenuto (la cosiddetta vocatio in ius) e la determinazione sostanziale della pretesa dedotta in causa (la cosiddetta editio actionis). La vocatio in ius identifica l'organo giudiziario dinanzi al quale pende la causa, la data dell'udienza di comparizione e gli avvertimenti legali relativi ai termini di costituzione. L'editio actionis racchiude invece l'indicazione specifica dell'oggetto della domanda (petitum) e l'esposizione chiara dei fatti storici e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda stessa (causa petendi).
Per la regolare rappresentanza in giudizio della società attrice è indispensabile il conferimento del mandato alle liti tramite le apposite procure speciali e generali alle liti, mentre i criteri formali di costituzione sono indicati nella guida sul deposito atti presso le cancellerie giudiziarie.
Requisiti Formali di Validità e Avvertimenti di Decadenza
A seguito delle recenti riforme processuali, l'articolo 163 numero 7 c.p.c. impone l'espresso avvertimento che la mancata costituzione tempestiva nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata comporta le decadenze processuali di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. (impossibilità di sollevare eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e preclusione alla proposizione di domande riconvenzionali). Inoltre, l'atto deve recare l'avviso che la difesa tecnica a mezzo avvocato è obbligatoria.
Ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., l'omissione o l'assoluta incertezza sui requisiti identificativi delle parti, sulla data dell'udienza o sugli avvertimenti prescritti dal numero 7 determina la nullità insanabile dell'atto di citazione, salvo rinnovazione disposta dal giudice o costituzione spontanea del convenuto.
Termini a Comparire nelle Notificazioni Transfrontaliere
Quando l'azione giudiziaria promossa in Italia viene notificata a una società o a un soggetto avente sede o residenza all'estero, ad esempio in Turchia, trovano applicazione i termini a comparire previsti dall'articolo 163-bis del Codice di Procedura Civile. Tra la data di notificazione dell'atto e il giorno dell'udienza fissata devono intercorrere termini liberi non inferiori a centocinquanta giorni (rispetto ai centoventi giorni stabiliti per le notificazioni sul territorio italiano).
Le formalità di trasmissione all'estero degli atti giudiziari richiedono il rigoroso rispetto dei canali diplomatici o consolari previsti dalla Convenzione dell'Aja del 1965, come approfondito nelle schede dedicate alla rogatoria internazionale e assistenza giudiziaria e alle notifiche giudiziarie e assunzione prove Italia Turchia.
Traduzione Asseverata e Difesa Tecnica del Convenuto Turco
La notifica di un atto di citazione italiano a un'impresa turca impone l'allegazione di una traduzione conforme in lingua turca, corredata da idonea asseverazione. Qualora invece un'impresa turca intenda promuovere un'azione ordinaria dinanzi al Tribunale civile in Italia, l'intera documentazione probatoria di supporto, inclusi i contratti commerciali, le visure camerali e i carteggi negoziali, deve essere asseverata con giuramento. Se l'atto proviene dalle autorità turche, l'originale giudiziario deve recare l'apostille della commissione di giustizia del tribunale turco, mentre ogni atto notarile o amministrativo necessita di apostille prefettizia.
Non diamo garanzia di accettazione; la decisione sulla validità della notificazione e sulla fondatezza delle pretese attoree compete in via esclusiva all'autorità giudiziaria designata.
Domande Frequenti
Quale termine minimo a comparire deve essere accordato al convenuto residente in Turchia?
Ai sensi dell'articolo 163-bis c.p.c., devono intercorrere almeno centocinquanta giorni liberi tra il perfezionamento della notificazione estera e la data della prima udienza di comparizione.
L'omissione dell'avviso sulle decadenze processuali rende nullo l'atto di citazione?
Sì, a norma dell'articolo 164, primo comma, c.p.c., la mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 circa le preclusioni difensive è causa espressa di nullità della citazione.
Scheda del documento
- Codice di Procedura Civile Italiano art. 163 Contenuto della Citazione
- Codice di Procedura Civile Italiano art. 163-bis Termini per Comparire
- Codice di Procedura Civile Italiano art. 164 Nullità della Citazione