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Bollettino di Informazione INF 3 Merci in Reintroduzione

Requisito formale: Asseverazione / Traduzione Giurata in Tribunale

Nel commercio internazionale può accadere che macchinari industriali, componenti meccanici o partite tessili regolarmente esportati debbano far ritorno al mittente a causa di vizi occulti, mancato ritiro da parte dell'acquirente estero o annullamento dell'ordine. Lo strumento amministrativo che consente il rientro dei beni senza un nuovo assoggettamento ai tributi di confine è la dichiarazione doganale corredata dal Bollettino di Informazione INF 3 per Merci in Reintroduzione (in turco: Geri Gelen Eşya Beyannamesi ve INF 3 Bilgi Formu).

Regime delle Merci in Reintroduzione e Franchigia Daziaria

In virtù degli articoli 203 e seguenti del codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento UE n. 952/2013) e delle corrispondenti norme della legge doganale turca n. 4458, le merci che dopo essere state esportate fuori dal territorio doganale vi sono reintrodotte e dichiarate per l'immissione in libera pratica entro un termine di tre anni godono dell'esenzione dai dazi su richiesta dell'interessato.

L'applicazione di tale franchigia doganale ed esenzione dai dazi all'importazione è subordinata a due condizioni rigorose: l'esatta identità tra i prodotti usciti e quelli rientrati e il requisito del cosiddetto "stato medesimo", in base al quale i beni non devono aver subito all'estero manipolazioni diverse dai trattamenti necessari unicamente a garantirne la conservazione.

Funzione del Bollettino INF 3 e Tracciabilità CDU

Quando la spedizione originaria era stata perfezionata mediante una dichiarazione doganale di esportazione e visto di uscita MRN, l'operatore che prevede o necessita di far rientrare la merce attraverso una dogana differente richiede l'emissione del bollettino di informazione INF 3. Nell'Unione Europea e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) tale documento è oggi gestito in formato elettronico tramite il portale unionale per i fogli informativi (sistema CDU-INF).

Il formulario INF 3 riporta gli elementi essenziali per il riconoscimento fisico del carico: descrizione commerciale dettagliata, codice di nomenclatura combinata, massa netta, numeri di matricola o di lotto, sigilli applicati e riferimenti della fattura di esportazione e del packing list. Nei flussi di reso tra Italia e Turchia il bollettino permette agli ispettori doganali di riscontrare immediatamente l'avvenuta esportazione iniziale e l'eventuale restituzione di rimborsi o agevolazioni fiscali percepiti all'uscita.

Documentazione delle Cause di Reso e Bolletta IM

Per autorizzare lo svincolo in franchigia (codice regime 6110 nella bolletta doganale di importazione definitiva DAU IM), gli uffici doganali esigono un fascicolo probatorio che dimostri le ragioni commerciali o tecniche del ritorno della merce. Quando il rientro dipende da difetti qualitativi contestati dal compratore, occorre allegare alla pratica l'atto di denuncia dei vizi e difformità della cosa venduta insieme ai rapporti di collaudo negativo.

Se invece la merce è rimasta giacente nei depositi doganali turchi senza essere ritirata dal destinatario, l'esportatore italiano deve produrre le attestazioni di giacenza della dogana estera e la dichiarazione di riesportazione emessa dalle autorità turche, dimostrando che i colli sono rimasti sotto costante vigilanza doganale.

Traduzione Giurata degli Atti di Reso e Competenze

Le dichiarazioni doganali turche di ritorno (mahrece iade beyannamesi), i verbali di perizia tecnica e la corrispondenza legale di risoluzione contrattuale destinati alle dogane italiane o turche necessitano di traduzione giurata. Per i verbali notarili di constatazione o gli atti amministrativi turchi per cui sia richiesta la legalizzazione internazionale, l'apostille viene rilasciata da qualsiasi prefettura o sottoprefettura turca (valilik o kaymakamlık).

Non diamo garanzia di accettazione; la verifica dell'identità fisica delle merci in reintroduzione e la concessione dello sgravio daziario spettano unicamente all'ufficio doganale ADM o alla direzione doganale turca presso cui viene presentata l'istanza di reimportazione. L'allineamento terminologico tra le descrizioni merceologiche di uscita e quelle di rientro è indispensabile per superare il controllo fisico.

Domande frequenti

Qual è il termine massimo per reintrodurre le merci in esenzione dai dazi?

La reintroduzione in franchigia daziaria deve avvenire entro tre anni dalla data di esportazione originaria, salvo circostanze particolari debitamente giustificate e riconosciute dall'autorità doganale.

Come viene gestita l'IVA all'importazione sulle merci in reintroduzione?

La franchigia dai dazi doganali si estende all'IVA all'importazione solo se la reintroduzione è effettuata dallo stesso soggetto che aveva originariamente esportato i beni e nel pieno rispetto delle condizioni fiscali nazionali.

Scheda del documento

Base giuridica:
  • Regolamento UE 952/2013 Codice Doganale dell'Unione (CDU) artt. 203-207 Merci in reintroduzione
  • Regolamento Delegato UE 2015/2446 artt. 158-160 Bollettino di informazione INF 3
  • Legge Doganale Turca n. 4458 artt. 168-170 Disposizioni sulle merci in ritorno (Geri Gelen Eşya)
Autorità emittente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) / Direzioni Doganali del Ministero del Commercio Turco
Tipo di codice di verifica: Codice identificativo telematico INF 3 (sistema CDU-INF) e numero MRN di esportazione originaria
Autorità ricevente: Ufficio Doganale di Reimportazione (ADM / Dogana della Repubblica di Turchia)
Termine corrispondente: Geri Gelen Eşya Beyannamesi ve INF 3 Bilgi Formu
Accettazione digitale: Sì, secondo le disposizioni dell'autorità
Ultima revisione:

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