Ministero Economia e Finanze MEF Deposito Atti Revisori
L'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti annuali e dei bilanci consolidati delle società di capitali in Italia è disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La tenuta del Registro dei revisori legali e la vigilanza sugli iscritti rientrano nelle attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che opera attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e l'Ispettorato Generale di Finanza. Quando un professionista abilitato in Turchia o una società di revisione estera richiede l'iscrizione nel registro italiano o la registrazione come soggetto di Paese terzo, il fascicolo istruttorio deve essere predisposto e trasmesso secondo le disposizioni regolamentari ministeriali.
Registro dei Revisori Legali MEF e Abilitazione Estera
Nel sistema normativo italiano il conferimento di un incarico di revisione di bilancio presuppone l'iscrizione attiva del professionista o della società di revisione legale nell'elenco ufficiale gestito dal MEF. Mentre i collegi sindacali, gli istituti di credito e i soci possono consultare i dati pubblici mediante la verifica di iscrizione al Registro dei Revisori Legali MEF, i soggetti che intendono acquisire per la prima volta l'abilitazione in Italia sono sottoposti a un procedimento amministrativo di accertamento dei requisiti.
Il Decreto Legislativo n. 39/2010 distingue i professionisti comunitari dalla figura del revisore di un Paese terzo e dell'ente di revisione di un Paese terzo. I revisori certificati in Turchia presso l'Autorità di vigilanza contabile (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, KGK) o l'unione degli ordini (TÜRMOB) possono richiedere l'iscrizione nel Registro italiano a condizione di reciprocità, previa dimostrazione di requisiti equivalenti e superamento di una prova attitudinale in lingua italiana vertente sul diritto societario e tributario nazionale.
Documentazione di Equipollenza e Società di Revisione
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 144/2012, l'istanza di iscrizione presentata da un revisore abilitato all'estero deve essere corredata dalle attestazioni rilasciate dall'autorità competente dello Stato di origine. Il dossier comprende il titolo accademico di laurea, la certificazione sul completamento del tirocinio triennale presso un revisore abilitato, l'attestato di superamento dell'esame di idoneità professionale in Turchia e la dichiarazione di assenza di provvedimenti disciplinari o di radiazione dall'albo di provenienza.
Qualora la domanda riguardi una società di revisione o un ente che rilascia la relazione del collegio sindacale e del revisore legale sul bilancio di società estere quotate in Italia, occorre documentare la composizione della compagine sociale, la detenzione della maggioranza dei diritti di voto da parte di soggetti abilitati, i poteri dell'organo amministrativo e l'adozione di procedure interne per il controllo della qualità conformi ai principi di revisione internazionali (ISA).
Requisiti di Onorabilità, Traduzione Giurata e Apostille
Il Decreto Ministeriale n. 145/2012 subordina l'iscrizione nel Registro al possesso dei requisiti di onorabilità, ossia all'assenza di condanne definitive per reati finanziari, societari o fallimentari e di misure di prevenzione o interdizione legale. Per i cittadini turchi e per gli amministratori residenti in Turchia è necessario allegare la traduzione del casellario giudiziale ed asseverazione (adli sicil kaydı) unitamente ai certificati attestanti l'assenza di procedure concorsuali.
Tutti i certificati professionali, accademici e camerali emessi in lingua turca devono essere accompagnati da traduzione ufficiale in italiano e regolarizzati secondo la Convenzione dell'Aja. Per un revisore formatosi in Turchia, il titolo dell'università o della camera turca e la traduzione autenticata dal notaio turco si fanno apostillare dal valilik di una provincia qualunque o dal kaymakamlık di un distretto qualunque, indipendentemente da dove abbia sede lo studio notarile (art. 199 della legge notarile turca). Fa eccezione il certificato penale originale: essendo un provvedimento giudiziario, passa dalla commissione di giustizia del tribunale (adalet komisyonu). Se il fascicolo comprende anche documenti rilasciati in Italia, l'attestato di una pubblica amministrazione si legalizza in Prefettura, mentre l'atto notarile o di cancelleria in Procura della Repubblica.
Invio Telematico sul Portale della Revisione Legale
Le domande di iscrizione al Registro, le comunicazioni di variazione anagrafica o societaria e l'assolvimento degli obblighi di formazione continua vengono gestiti attraverso l'area riservata del portale istituzionale della Revisione Legale del MEF. Per operare sulla piattaforma telematica il professionista o il rappresentante legale deve disporre di codice fiscale italiano, credenziali di identità digitale (SPID, CIE o CNS) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la ricezione delle notifiche amministrative.
I moduli generati dal sistema informatico vanno sottoscritti con firma digitale qualificata e trasmessi insieme alle scansioni in formato PDF/A dei certificati turchi apostillati e tradotti, conservando gli originali cartacei per eventuali richieste di esibizione da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza. Non diamo garanzia di accettazione; la deliberazione sull'equipollenza dei titoli esteri e sull'iscrizione nel Registro dei revisori legali rientra nella competenza esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per gli enti di interesse pubblico, della CONSOB.
Domande frequenti
Un revisore contabile abilitato in Turchia presso KGK può firmare direttamente bilanci di società italiane?
No, l'abilitazione turca non consente l'esercizio automatico in Italia; il professionista deve presentare istanza di equipollenza al MEF, superare la prova attitudinale sulle materie giuridiche e fiscali italiane e ottenere il provvedimento di iscrizione nel Registro dei revisori legali.
Come devono essere legalizzati i certificati di abilitazione e onorabilità turchi da inviare al MEF?
Il certificato penale originale turco riceve l'apostille dalla commissione di giustizia del tribunale, mentre i diplomi, gli attestati professionali e le traduzioni giurate autenticate dal notaio turco vengono apostillati in una prefettura o sottoprefettura turca a scelta, senza vincoli di sede.
Scheda del documento
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 145