Requisiti di Deposito Atti Esteri presso la CCIAA
Le società commerciali costituite nell'ordinamento turco che intendono operare stabilmente sul territorio italiano mediante apertura di sedi secondarie, unità locali o assunzione di partecipazioni societarie devono adempiere agli obblighi di pubblicità legale presso il Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). L'articolo 2188 del Codice Civile e le disposizioni del D.P.R. 581/1995 regolano la tenuta e l'efficacia dichiarativa delle iscrizioni camerali.
Requisiti Formali per il Deposito degli Atti Esteri
I conservatori del registro delle imprese non ammettono documenti redatti esclusivamente in lingua straniera. La prassi camerale consolidata prevede la presentazione dei seguenti atti:
- Il certificato camerale turco e la gazzetta registro imprese che attestano l'esistenza giuridica della società.
- L'atto costitutivo e statuto societario aggiornato con il testo coordinato delle modifiche.
- La circolare dei poteri di firma notarile degli amministratori autorizzati.
- La delibera di istituzione della sede con nomina del rappresentante legale preposto.
L'intero fascicolo deve essere munito della doppia apostille prefettizia oppure asseverato tramite traduzione giurata in tribunale. L'esattezza dei dati societari impedisce la sospensione dell'istruttoria camerale.
Procedura Telematica ComUnica
Tutte le formalità di iscrizione camerale si eseguono esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Comunicazione Unica per la nascita d'impresa (ComUnica). Il notaio rogante o il professionista intermediario abilitato trasmette i documenti scansionati ad alta risoluzione muniti di firma digitale qualificata.
Le indicazioni operative per l'istituzione della sede sono illustrate nella guida sull'apertura di sede secondaria in Italia. L'attribuzione del numero REA perfeziona l'efficacia dell'iscrizione verso i terzi.
Termini Istruttori e Poteri del Giudice del Registro
L'ufficio del registro delle imprese procede alla verifica di legittimità formale della documentazione. I certificati di stato societario non devono eccedere centottanta giorni dalla data di emissione per garantire l'attualità della compagine sociale.
Non diamo garanzia di accettazione; decide il conservatore o il giudice del registro delle imprese in merito alla conformità dell'atto. L'assetto finanziario dell'operatore estero viene valutato sulla scorta del bilancio d'esercizio tradotto.
Quesiti Frequenti
È consentita la spedizione postale cartacea degli atti alla CCIAA?
No, le domande di iscrizione al Registro Imprese sono ricevibili esclusivamente mediante trasmissione telematica con il software ComUnica.
La CCIAA accetta certificati telematici privi di apostille?
No, per gli atti provenienti da Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea la Convenzione dell'Aia impone inderogabilmente l'apposizione dell'apostille.
Scheda del documento
- Codice Civile artt. 2188 e segg.
- Legge 580/1993 Riforma Camere di Commercio