Verifica Iscrizione Registro CONAI Imballaggi
Tutte le merci imballate provenienti dalla Turchia e introdotte nel territorio della Repubblica Italiana (pallettizzate, scatolati in cartone, involucri plastici, imballaggi compositi, fusti metallici o contenitori di vetro) sono assoggettate alla normativa ambientale in materia di gestione e riciclo degli imballaggi regolata dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). I controlli coordinati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) accertano la conformità delle dichiarazioni e l'assolvimento del Contributo Ambientale CONAI (CAC).
Verifica dell'Iscrizione dell'Importatore e Codice Socio
L'obbligo di iscrizione al consorzio e di dichiarazione periodica degli imballaggi grava sull'operatore economico stabilito in Italia che effettua l'importazione definitiva. La verifica dell'adesione dell'acquirente italiano avviene mediante interrogazione del Codice Socio CONAI. L'importatore è tenuto a dichiarare i quantitativi in peso per ciascuna tipologia di materiale assoggettata al contributo.
Nella documentazione di trasporto i pesi e i volumi dei colli devono essere indicati nella fattura commerciale e packing list. Le prescrizioni sullo smaltimento dei materiali di risulta di impianti e macchine sono dettagliate nel fascicolo tecnico e manuale d'uso.
Disciplina dell'Etichettatura Ambientale Obbligatoria
Ai sensi dell'articolo 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, tutti gli imballaggi commercializzati in Italia devono recare la marcatura di identificazione del materiale in conformità alla Decisione 97/129/CE (es. PAP 20 per cartone ondulato, FOR 50 per legno, GL 70 per vetro). Per i beni destinati al consumo finale, l'etichetta deve inoltre riportare in lingua italiana le indicazioni per la raccolta differenziata.
I criteri di controllo dei carichi e dei colli ai varchi doganali sono illustrati nella sezione dedicata alla presentazione documenti alle dogane turche e italiane.
Responsabilità Sanzionatorie e Documentazione Asseverata
L'immissione nel circuito commerciale di imballaggi privi dei requisiti di etichettatura o la mancata corresponsione del contributo CAC espongono le aziende a gravose sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. Nessuna garanzia di accettazione; la verifica della correttezza della composizione e dell'etichettatura compete agli organi di polizia ambientale e agli ispettori doganali.
La traduzione asseverata delle schede tecniche dei materiali da imballaggio e delle dichiarazioni ambientali garantisce ai fornitori turchi la totale conformità alle direttive europee sull'economia circolare.
Domande Frequenti
I pallet in legno utilizzati per il trasporto devono recare l'etichetta ambientale?
Sui pallet e sugli imballaggi terziari (da trasporto) è sufficiente la marcatura del codice materiale (FOR 50) e del marchio fitosanitario ISPM 15.
Il fornitore turco può versare direttamente il contributo ambientale CONAI?
No, il debitore dell'imposta è l'importatore o il primo acquirente con sede legale in Italia, che ne effettua la dichiarazione trimestrale o annuale.