Mediazione e Arbitrato nelle Dispute Italia Turchia
La gestione dei contenziosi commerciali tra operatori economici italiani e partner societari turchi impone una scrupolosa valutazione delle norme di diritto processuale civile vigenti nei due ordinamenti. Nell'ordinamento italiano, il Decreto Legislativo n. 28/2010 disciplina l'istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La Mediazione Civile Obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010
Per una vasta gamma di materie, tra cui i contratti bancari, assicurativi, di fornitura continuativa, locazione commerciale e patti societari, le parti non possono adire direttamente il Tribunale ordinario. È fatto obbligo di esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. Il mancato esperimento comporta l'improcedibilità dell'azione in giudizio.
Nelle controversie transfrontaliere scaturenti da un contratto di distribuzione internazionale o agenzia, la mancata partecipazione senza giustificato motivo espone la parte a sanzioni pecuniarie e alla valutazione negativa della condotta processuale.
Rappresentanza della Parte Turca e Poteri di Firma
Qualora l'impresa con sede in Turchia non possa presenziare personalmente al primo incontro informativo, deve farsi rappresentare da un procuratore speciale munito di specifici poteri conciliativi e transattivi. A tale fine è indispensabile redigere una formale procura commerciale con poteri di firma.
La procura deve essere corredata dall'estratto del registro commerciale turco e dalle delibere assembleari e consiliari che confermano i poteri del firmatario. Tutti i documenti devono essere muniti di traduzione giurata in lingua italiana per poter essere esaminati dal mediatore designato.
Legalizzazione Internazionale e Asseverazione Giudiziaria
Gli atti e le deleghe redatte all'estero necessitano della corretta catena di convalida internazionale. Ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961, l'atto notarile turco deve ricevere la doppia postilla amministrativa, secondo lo schema della doppia apostille prefettizia e notarile.
Se l'accordo conciliativo viene perfezionato in Italia con l'assistenza dei difensori, il verbale sottoscritto costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Nei casi in cui sia richiesta l'omologazione giudiziaria, si procede all'asseverazione giurata in Tribunale.
Clausola Arbitrale e Convenzione di New York
Qualora i contratti commerciali bilaterali prevedano una clausola di arbitrato amministrato (ad esempio presso la Camera Arbitrale di Milano o la Camera di Commercio Internazionale), la procedura di mediazione lascia spazio al giudizio arbitrale. Il lodo emesso dal collegio arbitrale è riconosciuto ed eseguito in Turchia e in Italia ai sensi della Convenzione di New York del 1958.
La presente trattazione assume esclusivo carattere informativo di ordine dottrinale e non sostituisce l'assistenza legale qualificata affidata a professionisti forensi abilitati al patrocinio nei rispettivi fori competenti.