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Stabile organizzazione materiale e personale delle società

Nelle operazioni di espansione internazionale, la presenza operativa di una società straniera sul mercato italiano o di un'impresa italiana in Turchia senza la costituzione di una società controllata autonoma solleva delicate questioni di diritto tributario internazionale. Il criterio di collegamento fondamentale che attribuisce allo Stato della fonte la potestà impositiva sui redditi d'impresa prodotti da un soggetto estero è la stabile organizzazione materiale e personale delle società, concetto che nell'ordinamento fiscale turco trova esatta corrispondenza nelle nozioni di işyeri e daimi temsilcilik. Disciplinata dall'art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e coordinata con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia, questa figura delimita il confine tra la semplice esportazione di beni o servizi e l'insediamento imponibile.

Requisiti della Stabile Organizzazione Materiale nell'Art. 162 TUIR

La fattispecie materiale della stabile organizzazione presuppone l'esistenza di una sede di affari dotata di stabilità spaziale e temporale sul territorio italiano, attraverso la quale l'impresa non residente svolge in tutto o in parte la propria attività economica. L'elenco esemplificativo contenuto nell'art. 162 del TUIR comprende una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio e i luoghi di estrazione di risorse naturali. Anche un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, integra una stabile organizzazione qualora la sua durata superi la soglia temporale stabilita dalla normativa interna e dalle convenzioni bilaterali. L'ordinamento italiano include inoltre tra le ipotesi positive una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Stabile Organizzazione Personale e Attività Preparatorie

Anche in assenza di locali o impianti propri in Italia, una società estera può acquisire soggettività passiva d'imposta attraverso l'operato di un intermediario qualificato. Si configura una stabile organizzazione personale quando un soggetto, agendo nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, conclude abitualmente contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa stessa. Restano esclusi da tale perimetro gli agenti indipendenti, come i mediatori e i commissionari che agiscono nell'ambito della loro ordinaria attività professionale, a condizione che non operino esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di imprese strettamente correlate. Non costituisce inoltre stabile organizzazione una sede fissa utilizzata soltanto per il deposito, l'esposizione o la consegna di merci dell'impresa, per l'acquisto di beni o la raccolta di informazioni, o per lo svolgimento di altre attività di carattere puramente preparatorio o ausiliario, purché prive di funzione autonoma nel ciclo produttivo complessivo.

Adempimenti Fiscali, Contabili e Rischio di Esterovestizione

Quando una società turca istituisce formalmente una succursale tramite la procedura di istituzione di sede secondaria stabile in Italia, o quando l'amministrazione finanziaria accerta una stabile organizzazione occulta, l'entità è assoggettata agli obblighi previsti per i contribuenti residenti relativamente al reddito ad essa attribuibile. La struttura deve perfezionare gli adempimenti fiscali per società estere presso l'Agenzia delle Entrate, richiedere il codice fiscale e la partita IVA, tenere scritture contabili separate e determinare gli utili e le perdite sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i principi funzionali del libero mercato.

Traduzione Giurata degli Atti Societari e Catena di Apostille

La registrazione di una stabile organizzazione in Italia da parte di una casa madre turca o di una succursale in Turchia (şube) da parte di una società italiana richiede la produzione di statuti, delibere consiliari, certificati camerali e procure institorie debitamente legalizzati e tradotti. Per i documenti formati in Turchia, ogni atto notarile turco (comprese le traduzioni autenticate da un notaio turco) e ogni atto amministrativo turco ricevono l'apostille presso qualsiasi prefettura (valilik) o sottoprefettura (kaymakamlık) turca ai sensi dell'art. 199 della legge notarile turca, mentre per l'originale di un atto giudiziario turco è competente la commissione di giustizia del tribunale (adalet komisyonu). Simmetricamente, per gli atti destinati alla Turchia, l'apostille viene apposta dalla Prefettura sugli atti amministrativi italiani e dalla Procura della Repubblica sugli atti notarili e giudiziari italiani. Non diamo garanzia di accettazione; la decisione spetta all'ente che riceve il documento e l'inquadramento fiscale definitivo compete all'amministrazione finanziaria.

Domande Frequenti

Un magazzino logistico utilizzato solo per lo stoccaggio delle merci in Italia costituisce stabile organizzazione?

No, ai sensi dell'art. 162 del TUIR l'uso di una struttura esclusivamente per il deposito, l'esposizione o la consegna di merci appartenenti all'impresa non configura una stabile organizzazione, purché l'attività mantenga un carattere effettivamente preparatorio o ausiliario.

Qual è la differenza fiscale tra un ufficio di rappresentanza e una stabile organizzazione?

L'ufficio di rappresentanza svolge unicamente funzioni ausiliarie di promozione e studio di mercato senza concludere contratti né generare ricavi imponibili, mentre la stabile organizzazione esercita un'attività commerciale produttiva di reddito d'impresa soggetto a IRES e IRAP in Italia.

Scheda del documento

Termine corrispondente: İşyeri ve Daimi Temsilcilik (Stabile Organizzazione)

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