Principio di Buona Fede nel Diritto Contrattuale
Nell'ambito delle negoziazioni commerciali internazionali e della redazione di accordi di fornitura o partnership societaria tra operatori italiani e turchi, il canone ermeneutico e comportamentale supremo dell'ordinamento privatistico italiano è il Principio di Buona Fede e Correttezza Contrattuale (Buona Fede Oggettiva ex artt. 1175 e 1375 Codice Civile). Questo istituto cardine non si esaurisce nel mero dovere negativo di non ledere la controparte, ma impone a ciascun contraente di agire in modo da preservare gli interessi dell'altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio personale.
Buona Fede Oggettiva (Correttezza) e Buona Fede Soggettiva
Nel sistema del Codice Civile italiano la buona fede soggettiva denota lo stato psicologico di ignoranza incolpevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.). Al contrario, la buona fede oggettiva opera come regola di condotta cogente cui debitore e creditore devono conformarsi nell'intero arco temporale del vincolo obbligatorio, dalle prime trattative sino all'estinzione del rapporto negoziale.
Nelle forniture transfrontaliere la buona fede si raccorda con la disciplina della vendita internazionale di merci Convenzione CISG. La valutazione dell'eventuale inadempimento deve essere coordinata con l'operatività della clausola risolutiva espressa nei contratti, mentre l'incidenza di eventi imprevedibili è considerata nelle clausole di forza maggiore e onerosità.
Trattative Affidanti e Responsabilità Precontrattuale
L'articolo 1337 c.c. statuisce espressamente che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Il recesso ingiustificato dalle trattative allorché queste abbiano raggiunto uno stadio idoneo a determinare un legittimo affidamento nell'accordo conclusivo costituisce illecito precontrattuale (culpa in contrahendo), obbligando al risarcimento dell'interesse negativo.
Nelle lettere di intenti (LOI) e nei memorandum di intesa la traduzione giurata deve riprodurre con fedeltà assoluta i termini che qualificano il grado di vincolatività delle pattuizioni preliminari.
Integrazione Contrattuale e Traduzione Giurata Specialistica
La giurisprudenza riconosce alla buona fede una funzione integrativa del regolamento negoziale (art. 1366 c.c.), imponendo doveri accessori di informazione e avviso. Nessuna garanzia di accettazione; la verifica della sussistenza della buona fede è rimessa alla discrezionale valutazione del Giudice di merito o del collegio arbitrale adito.
La traduzione asseverata redatta da giuristi linguisti assicura l'esatta valorizzazione della buona fede contrattuale nelle controversie dinanzi ai tribunali italiani.
Domande Frequenti
Il giudice può modificare d'ufficio una clausola contrattuale contraria a buona fede?
Sì, in casi specifici la Cassazione ammette l'intervento correttivo del giudice su clausole sproporzionate che violino il dovere di solidarietà contrattuale.
Quali danni sono risarcibili per violazione della buona fede nelle trattative?
Sono risarcibili le spese inutilmente sostenute per i negoziati e la perdita di occasioni contrattuali alternative concrete (interesse contrattuale negativo).